Con la circolare n. 11/E firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate ed emanata d’intesa con Agenzia entrate-Riscossione, vengono forniti chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche.
In particolare, il 31 ottobre 2021 saranno stralciati in automatico tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo fino a 5mila euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Il limite di 5mila euro (inclusi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) va calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi.
Possono accedere allo Stralcio:
- le persone fisiche che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30mila euro
- e gli enti (Società di capitali, Società di persone ed Enti non commerciali) che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.
Se il contribuente ha più carichi iscritti a ruolo, conta l’importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5mila euro, possono quindi beneficiare tutti dell’annullamento.
Lo Stralcio si applica anche ai debiti rientranti nella “Rottamazione-ter” (Dl n. 119/2018), nel “Saldo e stralcio” (legge di Bilancio 2019) e nella “Riapertura dei termini” (prevista dal Dl n. 34/2019).
Come avviene lo Stralcio
L’Agenzia delle Entrate effettua le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei contribuenti interessati, segnalando i codici fiscali che restano fuori per il superamento del requisito reddituale, ed entro il 30 settembre darà il via libera all’annullamento.
L’agente della riscossione provvederà in automatico allo Stralcio; il contribuente potrà verificare che i debiti siano stati annullati consultando la propria situazione debitoria con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione.
I debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.